Come peraltro avviene anche per l'immatricolazione di un veicolo, anche per i passaggi di Proprietà, bisogna effettuare l'aggiornamento sia alla Motorizzazione Civile, sia al P.R.A.
Presso la Motorizzazione Civile otterremo perciò il tagliando d'aggiornamento, da attaccare sulla Carta di Circolazione.
La Trascrizione al P.R.A., deve avvenire entro sessanta giorni dalla data in cui è stato autenticato l'atto di vendita, e deve essere eseguita nel P.R.A. nel quale il veicolo è iscritto (P.R.A. del soggetto venditore).
In presenza del Certificato di Proprietà, l'atto di vendita è gia predisposto nel retro del medesimo documento, quindi basterà la firma del venditore sul Certificato di Proprietà, debitamente autenticata.
In presenza, invece, del foglio complementare, deve essere redatto un atto di vendita in doppio originale, sempre sottoscritto dal venditore e debitamente autenticato.
La mancata trascrizione entro i termini di Legge, comporta l'applicazione di sovrattasse e interessi di mora fino a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute.
La tassazione, è effettuata in base ai Kw dell'autoveicolo.
I Concessionari d'autovetture, con particolari agevolazioni, quando ritirano in permuta, un autoveicolo, hanno la possibilità di inserire l'autoveicolo medesimo, in un elenco delle " Esenzioni ".
Tale elenco è successivamente inviato all'Automobil Club D'Italia, e con tale operazione, l'autoveicolo è esentato dal pagamento della tassa automobilistica.
L'attuale Normativa , prevede che gli atti di vendita siano autenticati , da svariati soggetti quali ,
- Notai
- Titolari Studi di Consulenza Automobilistica dove è istituito la Sportello Telematico dell'Automobilista
- Funzionari Comune
- Funzionari abilitati del PRA e MCTC