Autentiche di Firma

    L’art. 7 Legge n. 248/2006 e il successivo art.1, comma 68, L. 296/2006 (Finanziaria 2007) hanno attribuito il potere di autentica ai seguenti soggetti: titolari dello Sportello Telematico dell’Automobilista previsti dall’art. 2 DPR 358/2000, cioè Uffici Provinciali ACI che gestiscono il PRA, Uffici Provinciali DTT, Delegazioni ACI e Studi di Consulenza Automobilistica, Dipendenti delegati dai titolari STA a svolgere l’attività di autentica, Uffici Comunali, nonchè i Notai .

    Uffici Provinciali ACI

    Sono abilitati ad autenticare il Direttore dell’Ufficio Provinciale e i dipendenti ACI abilitati alla firma degli atti PRA dalla Procura Generale.

    Uffici Provinciali DTT

    Possono autenticare il Direttore dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione e il personale inquadrato nell’area C (circolare DTT prot. n. 16090/08/08/01 del 10/7/2006).

    Studi di Consulenza Automobilistica

    Il potere di autentica è conferito ai titolari dell’impresa che svolge l’attività di consulenza automobilistica ed è per questo in possesso dell’autorizzazione amministrativa prevista dalla L. 264/1991. Lo STA non potrà più esercitare l’attività di autentica dalla data di definitiva cessazione dell’operatività (art. 6 comma 3 e art. 9 comma 3 D.P.R. 358/2000), cioè dalla data di chiusura definitiva del servizio telematico. Non possono autenticare gli STA che non sono ancora operativi. Al verificarsi della terza irregolarità e del conseguente scollegamento, lo STA non potrà più autenticare dalla data in cui riceve, da parte dell’USP ACI, formale notizia della chiusura definitiva dello Sportello tramite raccomandata A.R., il cui contenuto sarà anticipato in via telematica. Tale nota viene inviata per conoscenza all’Ufficio Provinciale ACI di riferimento, al locale DTT e alla Provincia interessata. Per individuare i titolari dello STA aventi il potere di autentica occorre, innanzitutto, distinguere a seconda che lo studio di consulenza automobilistica operi in forma individuale o societaria.

    Impresa esercitata in forma individuale: il titolare dello STA si identifica con la persona fisica titolare dello studio di consulenza.della stessa, in base alle disposizioni del codice civile e allo statuto societario.

    IImpresa esercitata in forma societaria: titolare dello STA è la società che opera attraverso i soci-persone fisiche che sono legittimati ad agire in nome e per conto In particolare, la rappresentanza della società spetta:

    società in nome collettivo: al socio o ai soci che hanno l’amministrazione della società in base all’atto societario (art. 2298 c.c.);

    società in accomandita semplice: al socio o ai soci accomandatari che hanno l’amministrazione della società in base all’atto societario (art. 2318 c.c.);

    società a responsabilità limitata: all’amministratore o agli amministratori della società indicati nello statuto (artt. 2475 e 2475 bis c.c.);

    società in accomandita per azioni: i soci accomandatari (art. 2455 c.c.) indicati nell’atto costitutivo;

    società per azioni: l’organo amministrativo della società (amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato) risultanti dall’atto costitutivo (art. 2380 bis e 2384 c.c.);

    società cooperativa: l’organo amministrativo risultante dall’atto costitutivo (art.2542 c.c.);

    società consortile: il soggetto che, in base alla tipologia societaria prescelta, ha il potere di amministrazione e rappresentanza.

     

    Delegazioni Automobile Club (A.C.)

    Il Direttore dell’A.C., che in qualità di dipendente ACI, è stato abilitato alla firma degli atti PRA, può svolgere l’attività di autentica.

    Per le delegazioni dell’A.C., è necessario distinguere tra:

    delegazioni A.C. presso le quali non opera personale dipendente dell’Automobile Club Provinciale (cosiddette indirette), alle quali, trattandosi di privati studi di consulenza automobilistica, si applicano le disposizioni indicate nel paragrafo precedente, dedicato agli studi di consulenza automobilistica;

    delegazioni A.C. presso le quali opera personale dipendente dell’Automobile Club Provinciale (cosiddette dirette), ossia personale dipendente di un ente pubblico, quale è l’Automobile Club Provinciale. In questo caso, titolare dello STA è il Presidente dell’A.C. che, in base allo Statutoha la rappresentanza legale, il quale potrà delegare, ex art. 1, comma 68, L. 296/2006 (Finanziaria 2007) uno o più dipendenti dell’A.C.

    Dipendenti delegati dai titolari STA a svolgere l’attività di autentica

    Oltre ai Titolari dello STA possono autenticare anche  i dipendenti dei titolari dello STA che siano stati da questi delegati a svolgere questa funzione. Sotto il profilo giuridico, dipendente è colui che è legato da un rapporto di lavoro subordinato, così come previsto dagli articoli 2094 e 2095 c.c.. La fattispecie tradizionale di lavoro subordinato è quella che, generalmente, si inquadra nell’ambito di un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno. In realtà, il mercato del lavoro prevede molteplici forme contrattuali di rapporto di lavoro,anche a seguito della cosiddetta “Riforma Biagi” che ha introdotto nuove forme cosiddette ”atipiche”. La definizione di lavoro subordinato, contenuta nel codice civile, si rivela oggi insufficiente a incardinare con certezza nell’ambito del lavoro subordinato alcune tipologie di rapporti lavorativi. Sulla questione sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali. Si ritiene, pertanto, che la norma contenuta nell’art.7 vada interpretata in senso teleologico – funzionale, tenendo conto della realtà economica che la norma disciplina e delle finalità che, con tale disposizione, il legislatore ha inteso perseguire, estendendo, dunque, la sua applicazione anche a rapporti di lavoro che, pur non essendo inquadrati nel rapporto di lavoro subordinato, così come definito dalle disposizioni del codice civile, sul piano funzionale, sono ad esso equiparabili.I dipendenti del titolare dello STA delegati ex comma 68 art. 1 L. 296/2006, in quanto dipendenti dell’impresa, possono svolgere l’attività di autentica presso tutte le sedi purché STA dello studio di consulenza (sede principale e sedi secondarie). Per le considerazioni sopra esposte, possono essere delegati dal titolare dello STA asvolgere l’attività di autentica anche:

    i collaboratori familiari purché in regola con le disposizioni in materia assistenziale e previdenziale.

    Institore (art. 2203 c.c.)

    Soggetti ai quali non può essere delegato il potere di autentica

    Si esclude, invece, che possano essere delegati all’autentica di firma ex art. 7 L. 248/2006 coloro che sono legati al titolare dello STA da rapporti di lavoro a carattere non continuativo o saltuario, quali ad es. i lavoratori a progetto, i collaboratori occasionali, gli interinali o i lavoratori legati da collaborazioni coordinate e continuative.La loro attività è legata alla realizzazione di uno o più progetti specifici o a fasi di esso, ed è caratterizzata dall’autonomia gestionale, senza vincoli di subordinazione nei confrontidel committente.

    MODALITÀ DI AUTENTICA


    L’art. 7 L. 248/2006 non specifica le modalità da seguire per l’autentica delle sottoscrizioni, né richiama alcuna disciplina già esistente, quale quella prevista per l’autentica notarile o per l’autentica amministrativa.
    In assenza di specifiche disposizioni normative, si ritiene opportuno fare riferimento all’art. 2703 c.c. che definisce l’autenticazione fatta da notaio o altro pubblico ufficiale come “l’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive”.
    Pertanto, ai soggetti autenticanti spetta di verificare l’identità della persona che sottoscrive e dichiarare che la sottoscrizione è stata apposta alla propria presenza, indicando la data in cui è stata apposta.
    Non dovrà essere effettuata dall’autenticatore alcuna valutazione in merito al contenuto dell’atto.

    Contenuto dell'Autentica

    L'autenticatore, avrà , l'obbligo di identificare personalmente il sottoscrittore dell'atto di vendita e indicarne le modalità di identificazione. Dovrà indicare anche la data nella quale avviene l'autentica e il luogo nel quale viene eseguita. Pertanto tutti i punti  S.T.A. , possono ricevere le sottoscrizioni degli atti di vendita, presso l'Impresa/Delegazione, salvo casi particolari documentati . Questo ha sollevato e solleva tutt'ora molte perplessità ed eccezioni. A nostro parere senza voler scendere in particolari , e  lungaggini, meramente teoriche, pensiamo che il legislatore abbia voluto cercare di far si che si debba effettuare un nuovo tipo di servizio, atto a facilitare nel modo più ampio la manifestazione di volontà fra le parti. L'autenticatore dovrà inoltre indicare il proprio Nome , Cognome, e apporre la propria firma , preferibilmente accompagnata da timbro recante i dati dello Studio di Consulenza/Delegazione . Elemento importante da non dimenticare è il numero progressivo da attribuire all'autentica. In poche parole un vero e proprio Repertorio che identifichi un ben determinato atto . Ultimo ma non meno importante è l'assolvimento dellImposta di Bollo , mediante apposizione del valore bollato che deve essere obbligatoriamente annullato .

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